E’ ufficiale! Con la risoluzione 46/E del 18 Aprile 2019 emessa dall’Agenzia dell’Entrate, la mancata comunicazione all’ENEA non comporta la perdita del bonus ristrutturazione.
Qui di seguito la parte interessante presa direttamente dalla risoluzione:
il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
Quindi, in parole povere: benchè la comunicazione all’ENEA sia sempre obbligatoria, la mancato comunicazione con comporta la perdita delle detrazioni.
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